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CONCESSIONI EDILIZIE E PERMESSI DI COSTRUIRE

Le garanzie che discendono dalle norme sull'edificabilità dei suoli di cui al D.P.R. 380/2001-T.U. sull'edilizia, si articolano in due fattispecie:

 

-          Pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione

-          Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori".

GARANZIE PER IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E/O DEL CONTRIBUTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE

Finalità delle garanzie

Il garante si fa carico, nei confronti dell’Ente Beneficiario, del mancato o ritardato pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione e/o del contributo commisurato al costo di costruzione, da parte del soggetto titolare della concessione all'edificazione.

Documentazione per l'esame della richiesta:

 

  • Copia dell'istanza del richiedente del permesso di costruire
  • Copia della delibera dell’Ente Beneficiario
  • Piano di rateizzazione degli oneri e/o del costo di costruzione
  • Permesso di costruire
  • Modello unico del richiedente

Determinazione dell'importo delle garanzie

L'ammontare delle somme da garantire, stabilito e stilato nel piano di rateizzazione, viene calcolato dall’Ente Beneficiario in rapporto al costo dell'intervento; nel caso dell'urbanizzazione primaria il costo è riferito alla realizzazione di strade, fognature, allacciamenti ai servizi pubblici.

Ove previsto dalla delibera dell’Ente Beneficiario il "massimale" delle garanzie potrebbe coprire anche il pagamento delle sanzioni amministrative per il ritardato pagamento degli oneri/costi.

Determinazione del premio

Il premio è in relazione con una tassazione basata sulla capacità patrimoniale del richiedente e sulla durata delle garanzie.

Durata delle garanzie

La durata delle garanzie di specie (per le quali vengono esposte proroghe) varia da un anno e sei mesi a un massimo di tre anni.

Incameramento delle garanzie

L'escussione avverrà, nel caso del mancato rispetto del piano di rateizzazione, con la formula del pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente Beneficiario e con rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c.

Modalità di svincolo delle garanzie

Le garanzie vengono svincolate dall’Ente Beneficiario con:

- Una dichiarazione (lettera raccomandata) attestante il puntuale rispetto del piano di rateizzazione
- Ovvero con la restituzione della copia di garanzia, di pertinenza del beneficiario, al garante con annotazione della data di svincolo.

GARANZIA DELLA ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E SCOMPUTO DEGLI ONERI ACCESSORI

Finalità della garanzia

Il T.U. sull'Edilizia D.P.R. 380/2001 in materia di nuove costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d'uso prevede, a scomputo totale o parziale della quota a carico del lottizzante, che lo stesso titolare del permesso di costruire possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere pubbliche di urbanizzazione.

A garanzia degli impegni assunti dal titolare della licenza, tramite convenzione, in merito alla puntuale realizzazione delle opere di urbanizzazione deve essere prestata idonea polizza fidejussoria.

La documentazione per l'esame della richiesta

Documento fondamentale da esaminare è la copia della convenzione, da sottoscriversi fra l’Ente Beneficiario e lottizzante davanti al notaio, contenete gli impegni dell'obbligato principale in ordine alle caratteristiche e alle tempistiche dell'operazione, nonché all'ammontare della garanzia.

Determinazione dell'ammontare della garanzia

L'ammontare della garanzia, stabilito in convenzione in ragione del monte lavori riferito alla tipologia delle opere di urbanizzazione da realizzare, potrebbe essere pari al 100% del valore dell'intervento in favore dell'Ente Beneficiario.

Determinazione del premio

Il premio sarà calcolato in base alla tassazione basata sull'affidabilità e sulla capacità finanziaria del lottizzante (può essere esso stesso ad eseguire la realizzazione dell'intervento o affidarsi a terzi) e della durata dell'operazione.

Durata della garanzia

La durata massima della garanzia, che è in relazione ai termini di "inizio - fine lavori" indicati in convenzione, non potrà essere superiore a 13 anni così come indicato dall'art. 28, comma 5, Legge 1150/1942, modificato dal D.L. 69/2013 ("Decreto del fare").

Incameramento della garanzia

In caso di inadempimento da parte del lottizzante delle obbligazioni assunte e riportate in convenzione, il pagamento in favore del Comune sarà effettuato entro 30 giorni dalla semplice richiesta e con rinuncia da parte del garante ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c.

Modalità di svincolo

La garanzia viene svincolata tramite dichiarazione liberatoria (lettera raccomandata) da parte dell’Ente Beneficiario attestante che tutte le obbligazioni relative alla convenzione - non ultima quella relativa alla regolare realizzazione e consegna delle opere di pertinenza dell'ente - sono state onorate dal lottizzante.

C O N T A T T I

 

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