Home / Attestazione di Capacità Finanziaria

Albo Nazionale Autotrasportatori Conto Terzi

La dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria deve essere garantita dalle imprese di autotrasporto ai fini dell’accesso alla professione, per le imprese di trasporto di merci su strada tale dimostrazione va presentata per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori a prescindere dalla loro natura giuridica, stabilite nel territorio nello Stato italiano e precisamente :

  1. soc. di capitali, costituite sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni;
  2. imprese individuali
  3. società di persone, costituite sotto forma di società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
  4. cooperative e consorzi aventi disponibilità diretta di autoveicoli
  5. cooperative e consorzi che esercitano anche o esclusivamente con autoveicoli in disponibilità delle imprese socie e che sono iscritti nella sezione speciale dell’Albo degli Autotrasportatori ai sensi del DPR 155/1990

Per iscriversi all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi (art.7, paragrafo 2 del Regolamento n.1071/2009/CE e del Decreto 25/11/11, prot. n.291) è necessario richiedere l’iscrizione agli uffici incaricati alla tenuta dell’Albo Provinciale, presso l’Amministrazione Provinciale del territorio di appartenenza dove la persona o l’impresa possiede la sede legale .
Tutti i soggetti sia persone fisiche che giuridiche in attività che esercitano, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, l’autotrasporto di cose per conto di terzi, tra cui anche le cooperative ed i consorzi, sono tenuti obbligatoriamente ad iscriversi all’Albo.
Per l’ottenimento della suddetta iscrizione è indispensabile dimostrare tre requisiti fondamentali:

  • l’idoneità professionale;
  • la capacità finanziaria;
  •  l’onorabilità (assenza di sentenze penali, misure di sicurezza ecc.);
  • nonché dimostrare al proprio Ufficio Motorizzazione il quarto requisito dello stabilimento (sede effettiva in Italia), richiesto dalla normativa comunitaria.

Obbligo di attestazione della capacità finanziaria per mantenere l’iscrizione all’Albo
La capacità finanziaria si intende posseduta quando la persona o l’impresa dimostri una disponibilità pari a:

  • € 9.000, qualora l’autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo;
  • € 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo.

Con la circolare dell’11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del citato requisito che dimostra la capacità finanziaria precisando che:

  • l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno, e che gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, “ancorché rientranti nel parco veicolare dell’impresa tenuta alla dimostrazione del requisito”, restano esclusi dalla sua dimostrazione;
  • i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria;
  • alla data di entrata del citato decreto 25/11/11, prot. n.291 le attestazioni d’idoneità finanziaria che erano già presentate dalle imprese, in base alle precedenti disposizioni, sono rimaste in validità “valide fino al 4 dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno”.

Uno degli strumenti applicabili e riconosciuti per dimostrare l’idoneità finanziaria è la certificazione dei conti annuali dell’impresa, rilasciata da un revisore dei conti iscritto al Registro dei revisori contabili.

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In alternativa l’impresa può dimostrare l’idoneità finanziaria con una fidejussione bancaria o assicurativa, inclusa la polizza di responsabilità professionale che vista l’ultima revisione del 29 dicembre 2014 in base alla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 comma 251 dell’art. 1, ha modificato la normativa riguardante la dimostrazione del Requisito di Idoneità Finanziaria per le aziende di autotrasporto in conto terzi evidenziando che la polizza di responsabilità professionale è valida solo per i primi 2 anni di inizio attività/iscrizione all’albo e dal terzo deve necessariamente attestare l’idoneità o con attestazione di un revisore contabile o fideiussione bancaria o intermediario ex. Art 107 autorizzato o polizza fideiussoria emessa da soc. assicurativa (le associazioni di categoria stanno chiedendo di poter estendere le Rc Professionale anche per il terzo anno a dimostrazione dell’idoneità finanziaria ma alla data del 06/02/2015 le Rc Professionali valgono solo per i primi 2 anni).

L’oggetto dell’attestazione può anche non riguardare l’intero capitale o patrimonio dell’impresa, ma soltanto quell’ammontare “almeno pari” a quello identificato dal Regolamento Ue.


Centri di revisione veicoli a motore

In base all art 80 c. 8 cod. della strada del D.lgs 285/92 devono rilasciare una attestazione di capacità finanziaria ai sensi dell’ art. 239 c. 2 lettera b del DPR 495 al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione provinciale per l’attività di centro revisioni.

La capacità finanziaria non deve essere inferiore a 154.937,00 emessa da soc. regolarmente autorizzate con un capitale non inferiore a 2.582.284,40 € . L’art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e l’art. 1 del Decreto Ministeriale 6 aprile 1995 n. 170 e successive modifiche ed integrazioni, dispongono che le imprese che intendono operare nel settore della revisione dei veicoli a motore debbano dimostrare di disporre di una adeguata capacità finanziaria.

L’attestazione deve indicare un affidamento o fideiussione minimo pari ad Euro 154.937,07 qualora l’impresa non abbia costituito un consorzio per svolgere la suddetta attività. Altrimenti, qualora la società si sia consorziata per lo svolgimento dell’attività in base all’articolo 1 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 122 così come modificata dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 224, l’attestazione di capacità finanziaria deve essere:

  • maggiore uguale di € 154.937,07 se posseduta dal consorzio
  • maggiore uguale di € 51.645,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di una sola delle suddette attività dichiarate
  • maggiore uguale di € 87.797,70  se posseduta da impresa che garantisce la copertura di due delle attività dichiarate
  • maggiore uguale di € 118.785,00  se posseduta da impresa che garantisce la copertura di tre delle attività dichiarate

Attività di Autoscuola e Scuole Nautiche

(Art 2 comma del D.M. 317/95)

I soggetti che intendono avere l’autorizzazione per aprire un autoscuola devono dimostrare la propria capacità finanziaria che attesti la disponibilità di immobili liberi da ipoteche non inferiori a € 51.645,69  oppure un attestazione di capacità di € 25.822,84 rilasciata da soggetti regolarmente autorizzati istituti di credito o soc. finanziarie.

Le Scuole Nautiche invece devono dimostrare di avere beni immobili liberi da ipoteche per un valore non inferiore a 100.000 € oppure una attestazione di capacità finanziaria di € 50.000.


Agenzia di Consulenza Automobilistica

Dedicata alla circolazione dei mezzi di trasporto vedi art. 4 D.M. 9 Novembre 1992.

Le ditte individuali e le società di capitali che richiedono l’autorizzazione per iniziare la propria attività di consulenza dedicata alla circolazione dei veicoli aziendali e di trasporto in base all’ art. n. 264 del 8 agosto 1992 sono obbligati presentare alla provincia di appartenenza la propria capacità finanziaria per un importo di € 51.645,69.


Istituti di Vigilanza

Per operare come istituto di Vigilanza e di Investigazione in base al D.M 269/2010 dal 15 Marzo 2011 è obbligatoria una cauzione/fideiussione che viene definita in base alle classi della propria attività dal numero di abitanti della zona di appartenenza dove viene svolta la normale operatività quotidiana. Le prefetture di appartenenza richiedono una Fideiussione Bancaria ma in mancanza accettano detta Attestazione di capacità finanziaria emessa da istituto regolarmente autorizzato alla emissione di Fideiussioni o Polizza assicurativa.

 

 


Agenzie di Viaggio

Anche per l’apertura dell’attività di Agenzia di viaggio è necessaria una Attestazione di Capacità Finanziaria richiesta come Requisito Finanziario Giuridico Indispensabile per poter operare all’esercizio di Agenzia di Viaggio, sottolineiamo che ogni Regione può varare integrazioni e modifiche al testo della Fideiussione.

 


C O N T A T T I

 

Ufficio Gare e Appalti 

Tel. 327 697 2736

garepugliacauzioni@gmail.com

 

Assistenza Clienti

Tel. 080841 5075

agenziapugliacauzioni@gmail.com

 

Risk Analyst

Tel. 346 730 8664

luigibarnaba@gmail.com

 

Partners Commerciali

Tel. 389 240 6522

assicurazionibarnaba@gmail.com

 

 

 

CAUZIONI PER APPALTI PUBBLICI
Garantiscono la partecipazione a gare e buona esecuzione di lavori, servizi e forniture.

CAUZIONI PER CONCESSIONI EDILIZIE
Cauzioni per urbanizzazioni e convenzioni edilizie.

CAUZIONI PER IMPOSTE E TASSE
Cauzioni per rimborsi di imposte Iva, Irpef.

CAUZIONI PER LE DOGANE
Cauzioni per il pagamento periodico differito dei dazi doganali, per temporanee importazioni, per altre operazioni doganali.

CAUZIONI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI E REGIONALI
Cauzioni per smaltimento rifiuti, coltivazioni cave, impianti di stoccaggio, contributi

CAUZIONI PER CONTRATTI TRA PRIVATI
Cauzioni per subappalti, ordini per forniture, promesse di vendita, permute.