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CAUZIONE PROVVISORIA

Cauzione Provvisoria

 

(art. 75 D.Lgs. 163/2006)

 

La cauzione provvisoria è un atto richiesto dal Committente nei confronti di ogni Impresa che abbia l'intenzione di partecipare ad una gara d'appalto.

Essa consente la partecipazione alle gare di appalto pubbliche con il fine di aggiudicarsi lavori, forniture, servizi e manutenzioni. 
Lo scopo è quello di garantire al Committente l'impegno preso dall'Impresa aggiudicataria della gara a sottoscrivere il relativo contratto, oltre a garantire al Committente il possesso dei requisiti previsti da parte dell'Impresa aggiudicataria.

 

Scheda sintetica della garanzia di fideiussione provvisoria

A chi serve

aziende private e pubbliche che partecipano a gare di appalto pubblico

Ambiti di applicazione

Appalto pubblico: gare di appalto (lavoro, forniture, manutenzione e servizi)

Riferimenti di legge

assoggettata a codice degli appalti e art. 75 D.Lgs. 163/2006

Costi

dipende dal tasso applicato

Garanzia collegate

cauzione definitiva, fideiussione per anticipazioni, fideiussione per rata saldo

 

Finalità della garanzia

Premesso che l'aggiudicatario, all'indomani dell'aggiudicazione della gara, è tenuto alla sottoscrizione del contratto di appalto, per il garante con il rilascio della garanzia "Provvisoria" incombe l'obbligo di rinnovare tale garanzia in caso di ritardo delle fasi del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione da parte del concorrente, l'impegno a prestare la successiva garanzia "Definitiva".

In particolare il garante garantisce la serietà dell'offerta del concorrente legata anche all'esistenza in capo a costui dei requisiti di partecipazione/ammissione di natura generale (non assoggettabilità allo stato di fallimento, assenza di sentenze passate in giudicato per violazione di normative di natura fiscale, contributiva) e di ordine speciale (capacità tecnica organizzativa e patrimoniale in relazione alla peculiarità del contratto di appalto).

In merito al possesso dei requisiti, ove il concorrente abbia prodotto falsa documentazione strumentale alla partecipazione alla gara, la Stazione appaltante, escluso il concorrente dal procedimento concorsuale, ne dà comunicazione all'AVCP (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici) che provvederà a comminare le previste sanzioni.

A chi serve la cauzione provvisoria

La cauzione garantisce anche il mancato possesso da parte dell'Impresa partecipante dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari previsti nel bando di gara.

La polizza esplicherà l'impegno del garante nei confronti dell'Impresa concorrente a rilasciare la garanzia di buona esecuzione in caso di aggiudicazione. E' importante aggiungere inoltre, che la cauzione provvisoria, si prefigura anche di dare garanzia per la sottoscrizione della cauzione definitiva ed a stipulare le polizze assicurative previste.

Ambiti di applicazione

Per quanto riguarda la cauzione definitiva questa dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (la cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. E' dovuta a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, e quindi a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento (art. 113 comma 5).

Tipologia di bandi gara

Il bando di gara può essere strutturato come procedura aperta, ristretta, negoziata, secondo accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione (per approvvigionamento di beni e servizi) basato sull'impiego di mezzi elettronici.

Criteri di aggiudicazione

Oltre al criterio del prezzo più basso (inferiore cioè a quello posto a base d'asta) la Stazione appaltante può optare per quello della offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso il bando di gara stabilisce i principi di valutazione dell'offerta parimenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto sulla scorta degli indici prezzo/qualità, funzionalità e resa ottimale del bene/servizio in ragione della durata.

Quanto costa la cauzione provvisoria?

A corredo dell'offerta deve essere presentata una garanzia fidejussoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando. L'importo della "Provvisoria", o del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese concorrenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità.

Determinazione del premio

Il premio viene calcolato sulla base di una tassazione riferita alla valenza tecnico organizzativa e patrimoniale della richiedente e alla durata della garanzia.

La durata della garanzia

La "Provvisoria" deve avere una durata di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando può prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata indicata nel bando stesso nel caso in cui al momento della scadenza non sia intervenuta ancora l'aggiudicazione.

Incameramento della garanzia

Ove il concorrente non rispetti gli obblighi relativi alla presenza dei requisiti di ordine generale e speciale, oppure nel caso di aggiudicazione si sottragga all'impegno della sottoscrizione del contratto ovvero alla presentazione della successiva garanzia "Definitiva", il pagamento del risarcimento al beneficiario dovrà essere effettuato dal garante entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'ente garantito, con la rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c.

Modalità di svincolo della "Cauzione Provvisoria"

L'ente garantito, all'atto della comunicazione dell'esito della procedura all'aggiudicatario e ai non aggiudicatari, provvede allo svincolo della garanzia ("restituzione della cauzione") entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione. Per l'aggiudicatario lo svincolo è automatico e contestuale alla firma del contratto.

Cauzione provvisoria - schema 1.1.pdf [242.15 KB]
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