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Polizza C.A.R. e Polizza E.A.R.

Sono due contratti simili, dei quali il primo riguarda la costruzione di opere edili in genere ed il secondo l’installazione o il montaggio presso l’acquirente di macchinari e impianti; è prevista, inoltre, un’apposita sezione facoltativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi.
Le polizze garantiscono le macchine, gli impianti o le costruzioni edili prima che entrino in esercizio e cessano quindi i loro effetti al momento dell’esecuzione degli adempimenti che segnalano la conclusione dei lavori, quali il rilascio del certificato provvisorio di collaudo, la consegna anche provvisoria al committente, la sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori, l’utilizzo delle opere secondo destinazione, o, anche, quando previsto nel contratto d’appalto, al termine del periodo di manutenzione successivo a detti adempimenti.
La polizza "EAR" (Erection’s all risks) e "CAR" (Contractor’s all risks) copre, tra gli altri, i rischi d’incendio, furto, alluvione, uragano, tempesta, accanto a quelli dipendenti dalla natura stessa dell’opera (si pensi per esempio ai guasti meccanici e danni dovuti a fattori umani, quali imperizia e negligenze o, per le opere edili e carpenteria metallica, ai rischi di crolli o franamenti durante l’esecuzione dei lavori).
Quando esiste un contratto d’appalto la somma assicurata deve corrispondere al prezzo contrattuale dell’opera, assieme ai materiali eventualmente forniti dal committente, importo che deve essere aggiornato durante i lavori in caso di opere aggiuntive o revisione dei prezzi.
In assenza di contratto d'appalto deve essere, invece, assicurato un importo pari al prezzo stimato che l’opera avrà al termine dei lavori, con i medesimi obblighi di aggiornamento indicati.

Per macchine industriali fabbricate e collaudate dall’assicurato nel proprio stabilimento e poi installate con semplici operazioni di posizionamento e collegamento presso l’acquirente, la somma assicurata deve corrispondere al valore di rimpiazzo a nuovo di tali macchine, compresi i costi per le suddette operazioni.
Qualora la somma assicurata copra al momento del sinistro un importo inferiore al valore così determinato, l’indennizzo sarà ridotto nella medesima proporzione.
L’assicurazione può essere estesa, facoltativamente, oltre che alla copertura delle responsabilità civile verso terzi, anche:
ai danni a eventuali opere e impianti preesistenti nel luogo dei lavori;
ai costi di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro;
ai danni alle attrezzature ed ai macchinari necessari per l’esecuzione dei lavori. 
Questi ultimi possono essere assicurati anche in modo autonomo, vale a dire indipendentemente dall’assicurazione degli impianti o delle opere oggetto del montaggio o della costruzione, in modo che siano garantiti, in maniera continua, in qualsiasi cantiere (tale copertura è definita "incidenti di cantiere").
La compagnia rimborsa all’assicurato, per la parte eccedente l’importo delle franchigie previste, i costi necessari, stimati al momento del sinistro, per ripristinare, rimpiazzare o ricostruire le cose assicurate.
Caratteristica della polizza montaggio è l’estensione alla fase – precedente la consegna dell’impianto – del collaudo, durante la quale vanno eseguite le prove di funzionamento o di carico (normalmente previste fino a un massimo di quattro settimane). 
Va rilevato che durante il periodo di collaudo si mettono in condizioni critiche gli impianti e quindi è alta l’esposizione ai rischi per eventi di natura "intrinseca" (esplosioni, corti circuiti, incendi, guasti meccanici, scoppi, ecc.).
Alcune condizioni particolari prevedono specifiche estensioni, quali quelle per i danni causati da errori di progettazione e calcolo, o da vizi e difetti dei materiali, o dovute ad azioni dolose di terzi.
Prima la L. 109/1994 e poi il D. Lgs. 163/2006 obbligano l’esecutore dei lavori alla stipula della polizza anche nell’interesse dell’ente pubblico, per tutti i rischi dell’esecuzione, compresa la copertura della responsabilità civile verso terzi, esclusi i danni derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

 

La polizza C.A.R. è una forma di assicurazione che significa letteralmente «tutti i rischi del costruttore», nel senso che garantisce sia i danni subiti dall'opera in costruzione che la responsabilità civile verso i terzi durante l'esecuzione della stessa.

Nel quadro delle garanzie relative alla Legge 210/2004 la polizza C.A.R. non è obbligatoriamente prevista contrariamente alla Decennale Postuma.

La polizza C.A.R. garantisce e copre per i danni che un’opera civile può subire durante la fase di costruzione, dall’apertura del cantiere e lo scarico del materiale sul posto, fino alla certificazione dell’ultimazione dei lavori, compreso l’eventuale periodo di garanzia denominato “manutenzione”, su richiesta dell’assicurato.

La copertura C.A.R. viene sottoscritta da Privati - intesi come ad esempio un'impresa costruttrice  nell'ambito della Legge 210/2004 (oppure nell'ambito dei Pubblici Appalti).

La garanzia assicurativa "danni alle opere" è di tipo all risks, ovvero garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose assicurate da qualunque causa non espressamente esclusa.

Oltre alla garanzia danni alle opere la polizza base prevede una garanzia di responsabilità civile del costruttore che, nei limiti dei massimali convenuti, garantisce il pagamento di quanto l'assicurato debba pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali o danni alle cose, oltre ai rischi derivanti da gravi effetti costruttivi.

La copertura C.A.R. può essere completata con le seguenti garanzie:

  • responsabilità civile per tutelare le figure dell’appaltatore, del committente e del subappaltatore che intervengono durante il periodo della costruzione;
  • danni ai beni preesistenti;
  • danni ai macchinari di cantiere individuati;
  • spese di demolizione e sgombero in caso di sinistro.

La funzione è quella di garantire in un unico contratto al di là degli obblighi di legge, i rischi connessi alle attività di cantiere rispondendo all'esigenza dell'Impresa e del Committente che devono essere garantiti in caso di sinistro, evitando possibili situazioni finanziarie negative che possano non consentire l’ultimazione dell’impegno preso dal costruttore.

 

GUASTI ALLE MACCHINE

La polizza di assicurazione "guasti alle macchine" ha per oggetto le macchine sia motrici sia operatrici dell’industria e gli impianti industriali in genere. 
Gli elaboratori elettronici, le apparecchiature elettroniche, le macchine per ufficio ecc. sono, invece, oggetto dell’assicurazione prestata con la polizza "elettronica", che specificamente tratta i rischi propri di tali apparecchiature.
La polizza guasti alle macchine copre tutti i rischi che non siano esplicitamente esclusi nelle condizioni di assicurazione, in particolare i danni:

  • attribuibili a difetti di materiale o ad altre cause soggettive, quali errori di progettazione, di fabbricazione, di montaggio, difetti di materiale, di costruzione, di fusione
  • imputabili alla natura umana, quali negligenza, imperizia, errori di manovra, colpa grave o dolo dei dipendenti
  • conseguenti ad alcuni eventi naturali, quali gelo, ghiaccio, neve, vento
  • derivanti da incidenti di esercizio, quali quelli dovuti a mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature e strumenti di comando, controllo, regolazione, a mancanza d’acqua, a corpi estranei, a rotture dovute a forza centrifuga
  • dovuti a "fenomeni elettrici", quali corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, azione elettrica del fulmine, ecc.

La garanzia può essere limitata ai soli danni dovuti a fenomeni elettrici.

L’assicurazione non comprende i danni:

  • causati da incendio, esplosione, azione del fulmine ed eventi naturali (salvo quanto detto in precedenza), furti, eventi socio–politici, per i quali esistono le apposite polizze
  • causati da eventi di forza maggiore quali terremoti, inondazioni, mareggiate, ecc.
  • verificatisi in occasione di guerra o di esplosioni e radiazioni nucleari
  • causati da difetti esistenti già all’atto della stipulazione della polizza
  • attribuibili per legge o per contratto al costruttore o fornitore
  • subiti da utensileria, parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, nastri, mole, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme, materiale di consumo in genere
  • di corrosione, deperimento, logoramento, usura

A tale proposito va sottolineato che l’assicurazione prestata non solleva l’Assicurato dall’obbligo di provvedere a proprie spese alla manutenzione delle macchine e degli impianti assicurati.
La somma assicurata deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di trasporto, dogana e montaggio di un ente nuovo (macchina o impianto) uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Qualora la somma assicurata (per ciascun ente) risulti al momento del danno inferiore al costo di rimpiazzo, calcolato come già detto, il perito procederà all’applicazione della regola proporzionale;

Può essere richiesta, per ovviare a possibili errori di stima o per gli aumenti di valore, una "deroga alla proporzionale" fino a una determinata percentuale.
Allo scopo di escludere i danni di modesta entità, la cui trattazione rappresenta un appesantimento per le Compagnie, in polizza è indicata una franchigia fissa, spesso in percentuale sulla relativa somma assicurata, che sarà sottratta dall’indennizzo.
La liquidazione dei sinistri è effettuata con i consueti sistemi previsti dalle polizze tradizionali, quali la polizza incendio o la polizza furto (accordo amichevole, perizia formale con nomina dei periti, nomina del terzo in caso di disaccordo).

La quantificazione dei danni avviene nel seguente modo:

  • per i danni parziali, vale a dire per quelli suscettibili di riparazioni, l’indennizzo è rappresentato dal costo di riparazione (completo di tutte le sostituzioni e delle spese per togliere i pezzi fuori uso e rimontare i nuovi) che si deve sostenere per rimettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro cui è destinata
  • per i danni totali, cioè per quelli non suscettibili di riparazioni, l’indennizzo è rappresentato dal valore della macchina al momento del sinistro. 

Nel dettaglio, mentre per i danni parziali si risarcisce interamente il danno senza alcuna deduzione per vetustà e uso, per i danni totali l’indennizzo tiene conto dello stato di usura, del dipartimento o di altre cause quali, per esempio, obsolescenza tecnica, economica, esistenza di macchine più perfezionate nel mercato.
Per entrambi i casi l’indennizzo è al netto del valore ricavabile dai residui. 
I maggiori costi derivanti da ore di lavoro straordinario e per trasporti a grande velocità o con mezzi diversi dai normali, nella riparazione o nel rimpiazzo, sono indennizzati solo se espressamente assicurati.
Generalmente in polizza compare un elenco dei singoli macchinari costituenti l’intero parco macchine; in qualche caso si procede all’assicurazione in un’unica partita di tutto il macchinario industriale. 
L’assicurazione può anche essere limitata alle macchine di alcuni reparti dell’azienda o di alcuni servizi generali (cabina elettrica, centrale termica, sala compressori, ecc.).

ELETTRONICA

La polizza "elettronica" è predisposta per l’assicurazione di apparecchiature e impianti elettronici in genere a uso professionale, dunque gli elaboratori elettronici (gestionali o relativi a processi industriali), le macchine per ufficio, gli impianti telefonici e di telecomunicazioni, le apparecchiature per fotocomposizione e riproduzione, gli apparecchi di tecnologia medica, gli strumenti di rilevazione, misura, controllo, compresi quelli a "impiego mobile", cioè per la loro natura soggetti a spostamento e quindi utilizzabili in luoghi diversi.
Per gli elaboratori elettronici possono essere garantiti anche i "programmi applicativi" e i "dati" con i costi per la loro ricostruzione, oltre ai "maggiori costi" che insorgono in caso d’attività dell’elaboratore a seguito di sinistro (per l’uso di un elaboratore sostitutivo, per la manutenzione di procedure, ecc.).

La polizza elettronica copre tutti i danni che non siano esplicitamente esclusi; tra gli altri sono compresi, oltre a quelli normalmente previsti nelle polizze incendio e furto, i danni:

  • causati da mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria, di automatismi di segnalazione e di regolazione
  • imputabili alla natura umana
  • conseguenti a eventi atmosferici e naturali
  • causati da fenomeni elettrici quali il fulmine e le sovratensioni che danneggiano i dispositivi di protezione e stabilizzazione (a volte è prevista la possibilità di indennizzo anche se non sono danneggiati i dispositivi protettivi, in tal caso con scoperto variabile dal 25% - se i dispositivi protetti sono attivi – al 50% - nel caso di disattivazione dei dispositivi).

Tra le esclusioni rientrano i costi di riparazione, ripristino o rimpiazzo per quei danni o difetti la cui eliminazione sia prevista dalle prestazioni di un contratto di assistenza tecnica (controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi a seguito di usura o in ogni modo verificatisi senza il concorso di cause accidentali esterne).
Per il resto la polizza riflette le caratteristiche della polizza "guasti alle macchine".
Va sottolineato che in caso di danno totale (senz’altro ipotizzabile, prevedendo la polizza elettronica anche eventi di portata catastrofale, come l’incendio e le inondazioni) è di norma previsto l’indennizzo dell’impianto distrutto in base al suo valore "a nuovo" nei primi anni seguenti a quello di costruzione.
Sono garanzie opzionali, oltre ai suddetti "programmi applicativi", "dati" e "maggiori costi", anche quelle che prevedono i danni ai cavi esterni o quelli causati da "scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato".

POSTUMA DECENNALE

La polizza "postuma decennale" è la naturale continuazione della polizza C.A.R. per i rischi dipendenti dalla natura stessa dell’opera.
Con tale contratto l’assicuratore è impegnato per un periodo di dieci anni, a partire dalla consegna al committente a collaudo effettuato, ad indennizzare i danni causati all’opera assicurata dalla "rovina totale o parziale dell’opera" medesima, nonché le spese sostenute in caso di effettivo "pericolo di rovina" o per "gravi difetti" che siano tali da influire sulla sua durata e solidità.
È una copertura assicurativa che si sta diffondendo sia per le citate innovazioni legislative sia in considerazione dell’oggettiva difficoltà a risalire con certezza ad attribuzioni di responsabilità in caso di danno. 
Secondo il soggetto contraente è data un’impostazione di tipo "risarcitorio", a copertura delle responsabilità (ex art. 1669 c.c.) dell’appaltatore, oppure una di tipo "indennitario", a tutela del proprietario dell’opera.
Sono esclusi i danni dovuti agli effetti graduali degli agenti atmosferici, a mancanza di adeguata manutenzione, a eventi naturali, a eventi assicurabili con altre polizze, mentre è prevista la possibilità della copertura per la responsabilità civile verso terzi in conseguenza dei danni diretti all’opera assicurata.
In determinati casi, per concedere la copertura, le compagnie chiedono al contraente un rapporto tecnico che deve essere elaborato in corso d’opera da un controllore tecnico accreditato presso il SINCERT (Sistema nazionale per l’accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione). 
I danni da mancata impermeabilizzazione o per gravi difetti a pavimentazioni, intonaci, rivestimenti possono essere considerati solo in alcuni casi e per periodi limitati.
È sempre previsto uno scoperto, con una franchigia minima, a carico dell’assicurato.
Nel caso di lavori pubblici, l’obbligo di stipulazione della polizza indennitaria è per opere pubbliche il cui importo superi gli ammontari stabiliti con Decreto del ministero dei Lavori pubblici.
Nel caso di immobili da costruire per la vendita, l’obbligo del costruttore è di stipula della polizza indennitaria, a tutela dell’acquirente, per la copertura dei danni cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 del Codice civile derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi agli immobili tutti costruiti, compresi i danni a terzi.

 

In relazione alla polizza decennale postuma nell’ambito della Legge 210/2004 è previsto, obbligatoriamente, che il venditore/costruttore contragga, all’atto del trasferimento della proprietà all’acquirente, una polizza Indennitaria decennale, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a beneficio dell’acquirente stesso. 

La garanzia soccorre all’esigenza di mantenere indenne il compratore dai danni all’immobile derivati dai vizi e dai difetti che dovessero emergere all’indomani del trasferimento della proprietà.

L'art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 contenente le Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210 stabilisce che il costruttore detiene l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

I soggetti protagonisti della decennale postuma sono i seguenti:

  • Il contraente assicurato (venditore/costruttore)

Non deve essere inteso unicamente come colui che andrà a realizzare materialmente l'immobile, ma colui che ne promette la vendita (quindi anche il solo venditore) e il buono stato e la messa in sicurezza dell'immobile.

  • Il beneficiario

E' l'acquirente dell'immobile. Esso non può essere una società o un ente collettivo, ma bensì un soggetto privato.

Oggetto della polizza è l'immobile

Il permesso di costruzione dell'immobile deve essere stato concesso dopo il 21 luglio 2005 (data in cui è entrata in vigore della norma). E' necessario che la garanzia venga costituita all'atto del trasferimento della proprietà  ed è peraltro' importante che i massimali inseriti nel contratto assicurativo garantiscano l'eventuale spesa di ricostruzione a nuovo dell'abitazione.

I problemi sussistono nel momento i cui i clienti che non hanno preventivamente sottoscritto una polizza CAR. E' quindi facile intendere che la C.A.R., anche se non è obbligatoria, diventa comunque necessaria.

Il costo di polizza è tassi variabili ed è a carico del costruttore/venditore.

La decennale postuma nel settore dei Pubblici Appalti

Ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, la polizza decennale postuma, copre i danni derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione.

 

 

DANNI INDIRETTI

Quando a seguito di un danno diretto agli impianti e alle apparecchiature si ha l’arresto della produzione nell’azienda interessata, la polizza "danni indiretti" indennizza i costi fissi d’esercizio (in altre parole quelli risultanti dall’esercizio dell’azienda e che permangono durante l’interruzione d’attività) e l’utile d’esercizio derivante dalla vendita delle merci prodotte.
Le forme di garanzia sono uguali a quelle considerate per i danni da incendio.
Alla stipula della polizza, l’assicurato fornisce l’elenco delle macchine per le quali già esiste la garanzia diretta (polizza guasti alle macchine o elettronica o leasing) e che vuole siano assicurate anche contro i danni indiretti, cioè contro l’interruzione d’esercizio che tali macchine possano arrecare a seguito di un loro guasto.
La polizza prevede un periodo d’indennizzo, cioè un periodo massimo di risarcimento e una franchigia temporale a carico dell’assicurato.
La somma assicurata deve essere pari al "margine di contribuzione" o, in ogni modo, all’utile netto ed ai costi fissi d’esercizio che l’assicurato prevede per l’anno assicurativo a venire. 
Tale somma si determina maggiorando l’utile netto ed i costi fissi dell’esercizio precedente delle percentuali d’incremento previste sulla base dell’andamento degli esercizi trascorsi e della situazione di mercato nel settore di produzione interessato.
L’utile netto e le spese fisse possono essere determinati sottraendo al fatturato dell’azienda i costi variabili, cioè i costi che sono direttamente connessi alla produzione e diminuiscono o cessano al diminuire o al cessare di questa (acquisto di merci, materie prime, approvvigionamenti, oltre a utili e spese non specificatamente rapportabili con l’effettivo esercizio dell’azienda assicurata, quali, per esempio, le attività finanziarie).
Per formulare il premio le compagnie chiedono, tra l’altro, quale incidenza percentuale abbia sulla produzione dell’azienda il fermo di ciascuna macchina assicurata, se esistono macchine di riserva per supplire al suddetto fermo ed in quale misura percentuale queste ultime possono supplire.

LEASING

Esistono sul mercato due polizze, una per il leasing dei beni strumentali, l’altra, per il leasing immobiliare.
Con la polizza "Leasing beni strumentali" possono essere assicurate macchine, impianti e apparecchiature oggetto di leasing, cedute dal locatore al conduttore con esclusione, in ogni caso, dei veicoli immatricolati al PRA, e dei natanti, mentre con la polizza "Leasing immobiliare" possono essere assicurati i fabbricati, industriali, commerciali o civili.
Queste polizze spesso sono nella forma "All Risks", cioè coprono tutti i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Con le stesse è possibile anche coprire la responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà del bene locato.
La garanzia offerta può essere delimitata ad alcuni eventi.
Le esclusioni previste nella polizza Leasing beni strumentali sono simili a quelle della polizza elettronica; la struttura contrattuale e le esclusioni della leasing immobiliare sono affini a quelle delle polizze incendio.
La copertura può essere stipulata dal conduttore con vincolo a favore del locatore, oppure direttamente dal locatore mediante apposita "polizza convenzione". 
Quest’ultima soluzione, che prevede un rapporto diretto fra assicuratore e società di leasing, offre il vantaggio di coprire con un unico contratto, e quindi con un’unica normativa, le operazioni di leasing effettuate dalla società.
Va sottolineato che a volte tale "polizza convenzione" può prevedere indennizzi limitati al solo debito residuo del conduttore, con indubbio nocumento nei confronti dello stesso nel caso si verifichi un sinistro durante gli ultimi anni della locazione.

GARANZIA DI FORNITURA

Tale contratto costituisce il completamento della polizza montaggio, quando l’esigenza assicurativa per danni di natura "intrinseca" permane anche dopo l’installazione dell’impianto, preferendo il costruttore–fornitore considerare un’assicurazione per i propri obblighi (di legge o contrattuali) di "garanzia".
La polizza "garanzia di fornitura" indennizza i costi a carico del contraente–fornitore per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto fornito e sinistrato per errori di progettazione, di fabbricazione, di montaggio e per difetti dei materiali o di fusione. 
L’indennizzo verte sul danno materiale diretto, mentre non comprende le spese indirette, quali, per esempio, quelle di riprogettazione della parte d’impianto rivelatasi difettosa.

Sono previsti:

  • un importo percentuale variabile del danno, con il minimo di una franchigia predeterminata, a carico dell’assicurato
  • di norma l’esclusione dei danni a componenti elettronici e, in particolare per le forniture all’estero, dei costi di viaggio e di soggiorno delle maestranze
  • delimitazioni (per forniture di più macchine) per i danni dovuti alla stessa causa (cosiddetti "di serie").

La durata della copertura in genere può variare  da uno a due anni.

C O N T A T T I

 

Ufficio Gare e Appalti 

Tel. 327 697 2736

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Assistenza Clienti

Tel. 080841 5075

agenziapugliacauzioni@gmail.com

 

Risk Analyst

Tel. 346 730 8664

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Partners Commerciali

Tel. 389 240 6522

assicurazionibarnaba@gmail.com

 

 

 

CAUZIONI PER APPALTI PUBBLICI
Garantiscono la partecipazione a gare e buona esecuzione di lavori, servizi e forniture.

CAUZIONI PER CONCESSIONI EDILIZIE
Cauzioni per urbanizzazioni e convenzioni edilizie.

CAUZIONI PER IMPOSTE E TASSE
Cauzioni per rimborsi di imposte Iva, Irpef.

CAUZIONI PER LE DOGANE
Cauzioni per il pagamento periodico differito dei dazi doganali, per temporanee importazioni, per altre operazioni doganali.

CAUZIONI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI E REGIONALI
Cauzioni per smaltimento rifiuti, coltivazioni cave, impianti di stoccaggio, contributi

CAUZIONI PER CONTRATTI TRA PRIVATI
Cauzioni per subappalti, ordini per forniture, promesse di vendita, permute.