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GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE

ANTICIPO DEL 10% 

 

L’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013) ha previsto in via temporanea,fino al 31 dicembre 2016 (termine così prorogato dall’art. 8, comma 3, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 (convertito in legge dalla L. 11/2015), la corresponsione obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti in favore dell’appaltatore di un’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga al divieto che è previsto dall’articolo 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

 

ANTICIPO TRANSITORIAMENTE AUMENTATO AL 20% (PROROGA EX D.L. 210/2015)

 

Inoltre, l’articolo 8 del citato D.L. 192/2014 prevede al comma 3-bis che - con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (e cioè dal 01/03/2015) - l’anticipazione predetta è elevata al 20% dell'importo contrattuale fino al 31/12/2016 (come da proroga del termine inizialmente stabilito al 31/12/2015 prevista dall'art. 7, comma 1, del D.L. 30/12/2015, n. 210 - al momento in attesa di essere convertito in legge).

 

EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

 

L’erogazione dell’anticipazione da parte della stazione appaltante resta comunque subordinata alla costituzione in suo favore di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa il cui importo deve essere pari a quello dell’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in proporzione al progressivo avanzamento dei lavori, in rapporto al recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. L’anticipazione va erogata all’esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento. 

 

LA GARANZIA

 

Articolo 1

Oggetto della garanzia.

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione

erogata alContraente, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all'art. 102 del Regolamento, a seguito di risoluzione del contratto.

Articolo 2

Durata della garanzia.

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione;

b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b ), può aver luogo solo con la consegna dell'originale della

Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Articolo 3

Somma garantita.

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo di anticipazione concesso, maggiorato del tasso

legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Detto importo viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della

Stazione Appaltante.

Articolo 4

Escussione della garanzia.

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione

appaltante inviataper conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei

presupposti per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del benef ìcio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944

cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Articolo 5

Surrogazione.

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i

suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 6

Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera

raccomandata indirizzataalla sede della Direzione.

Articolo 7

Premio o Commissione.

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi

prima della data prevista all'art. 2.

Articolo 8

Foro competente.

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Articolo 9

Rinvio alle norme di legge.

 

LA RITARDATA CORRESPONSIONE DELL’ANTICIPAZIONE OBBLIGA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI A NORMA DELL’ART. 1282 DEL CODICE CIVILE

 

Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

 

LAVORI DI DURATA PLURIENNALE

 

In proposito, al comma 2 dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013 in commento viene inoltre previsto che, nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell’anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Inoltre, nel caso in cui il contratto cui si riferisce l’anticipazione venga sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno; il comma 3 stabilisce che l’anticipazione venga effettuata nel primo mese dell’anno successivo.

La previsione in commento delinea, così come più sopra è già stato accennato, la soluzione che è stata trovata in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato per ovviare agli effetti finanziari sul patto di stabilità interno che sarebbero derivati dalla corresponsione, operata da parte della stazione appaltante in favore dell’appaltatore, dell’anticipazione.

L’articolo 26-ter, comma 2 prevede, infatti, che l’anticipazione dovrà essere riassorbita a valere sui pagamenti che sono stati operati a favore dell’appaltatore nel corso dell’anno in cui è stato sottoscritto il contratto di appalto, sterilizzando, quindi, gli effetti sull’indebitamento netto derivanti dall’uscita di cassa relativa al pagamento dell’anticipazione stessa. Inoltre, l’articolo 26-ter, comma 3, prevede che, nel caso in cui i contratti in riferimento ai quali viene erogata l’anticipazione del 10% siano stati sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno e l’anticipazione non possa essere compensata dai pagamenti effettuati nell’anno contabile in corso, l’anticipazione sarà corrisposta entro il primo mese dell’anno contabile successivo.

 

Garanzia fideiussoria per anticipazione
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