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CAUZIONE DEFINITIVA

Cauzione Definitiva


(art. 113 D.Lgs. 163/2006)

 

La cauzione definitiva è la garanzia obbligatoria che viene presentata all’indomani dell’aggiudicazione di una gara e copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto di appalto.

Se partecipi ad una gara di appalto, ed in seguito risulti vincitore, per legge ti verrà richiesto di sottoscrivere quindi una cauzione definitiva.

Nello specifico la cauzione definitiva è la fideiussione assicurativa che ogni esecutore di un contratto di appalto (ovvero il soggetto che si aggiudica la gara d'appalto) è tenuto a costituire a garanzia dell'adempimento delle prestazioni richieste e degli obblighi sottoscritti dalla firma del contratto d'appalto.

 

Scheda sintetica della garanzia di fideiussione definitiva

 

A chi serve

aziende private e pubbliche che partecipano a gare di appalto pubblico

Ambiti di applicazione

Appalto pubblico: gare di appalto (lavoro, forniture, manutenzione e servizi)

Riferimenti di legge

assoggettata a codice degli appalti e art. 113 D.Lgs. 163/2006

Costi

dipende dal tasso applicato

Garanzia collegate

cauzione definitiva, fideiussione per anticipazioni, fideiussione per rata saldo

 

Finalità della garanzia

 

La cauzione farà da garanzia ed andrà a coprire eventuali mancanze o inadempienze da parte dell’esecutore del contratto e avrà effetto corrente sino alla data di in cui verrà certificato il collaudo provvisorio o stipulato il certificato di regolare esecuzione del compimento dei lavori. 

 

Quanto costa la cauzione definitiva?

 

Il premio della "Definitiva" è in relazione ad una tassazione riferita alla valenza tecnica e al merito creditizio dell'impresa e, in particolare, alla durata del cronoprogramma previsto dal contratto di appalto per lavori o forniture. Alla garanzia "Definitiva" viene data una durata iniziale pari alla durata del cronoprogramma previa esposizione di premi di proroga necessaria, allorché alla scadenza della durata iniziale della garanzia, la stessa non dovesse essere ancora svincolata dal beneficiario.

 

Durata della garanzia

 

L'efficacia della "Definitiva" decorre dalla data di stipula del contratto di appalto e cesserà il giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

 

Incameramento della garanzia

 

L'escussione avverrà nel caso del mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, di una o più obbligazioni di cui al contratto di appalto. Il garante pagherà l'importo dovuto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del beneficiario, con rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia a eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c.

 

Modalità di svincolo della Cauzione Definitiva

 

La garanzia cesserà il giorno dell'emissione, da parte della Stazione appaltante, del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativi certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. Nel caso di contratto di appalto per l'erogazione di servizi o forniture il beneficiario può svincolare la garanzia mezzo lettera raccomandata liberatoria.

Cauzione definitiva
codice degli appalti schema 1.2
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