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La garanzia finanziaria è una fideiusione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa sottoscritta a favore del Ministero dell'Ambiente da parte dell'impresa che richiede iscrizione o rinnovo all'Albo Gestori Ambientali con procedura ordinaria nelle seguenti categorie:
La garanzia finanziaria viene richiesta dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali con la comunicazione di accoglimento dell'iscrizione o del rinnovo.
I termini per la presentazione della garanzia finanziaria, pena la decadenza della domanda di iscrizione o rinnovo, sono:
I termini decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali. Se la garanzia finanziaria viene inviata per posta fa fede la data del timbro postale di invio.
Può essere richiesta agli istituti bancari o alle società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. L'elenco delle società assicurative abilitate al rilascio del contratto di fideiussione è disponibile alla voce "Albo Imprese" nel sito www.isvap.it/
La garanzia finanziaria assicura la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall’impresa nell’esercizio della sua attività, durante il periodo dell’iscrizione all’Albo. Per tale motivo la garanzia finanziaria deve avere una validità di 7 anni, ovvero 5 anni di iscrizione dell’impresa all’Albo, più un ulteriore periodo di 2 anni a copertura di eventuali successive inadempienze al periodo di iscrizione
In tema di gestione di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti, oltre che di attività per la bonifica dei siti, il legislatore è intervenuto in modo netto per individuare categorie ed attività, al fine di garantire la collettività per le conseguenze che si possono creare in un ambito così delicato e strategico.
Ai sensi dell'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo:
Inoltre, l'articolo 212 prevede l'iscrizione mediante procedura semplificata dei seguenti soggetti: imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006; imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.; aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006). Non è ancora stata attivata, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D.lgs 152/2006).
Categoria 1
Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati – Attività di gestione dei centri di raccolta
Importi
Gli importi relativi alla categoria 1 in base alla quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattata
QUANTITA' ANNUA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI TRATTATI |
EURO |
quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate |
5.164.568,99 |
quantità superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 tonnellate |
1.549.370,70 |
quantità superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 tonnellate |
516.456,90 |
quantità superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 tonnellate |
309.874,14 |
quantità superiore a 3000 e inferiore a 6.000 tonnellate |
103.291,38 |
quantità inferiore a 3.000 tonnellate |
51.645,69 |
Categoria 5
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Importi
Gli importi relativi alla categoria 5 per ciascuna classe di iscrizione sono i seguenti:
CATEGORIE E CLASSI |
EURO |
Categoria 5 Classe a |
5.164.568,99 |
Categoria 5 Classe b |
1.549.370,70 |
Categoria 5 Classe c |
516.456,90 |
Categoria 5 Classe d |
309.874,14 |
Categoria 5 Classe e |
103.291,38 |
Categoria 5 Classe f |
51.645,69 |
Riduzione degli importi
(articolo 212, comma 10, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.) E' prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:
modalità per documentare la riduzione degli importi: garanzia finanziaria in originale con gli importi ridotti copia dell'attestato di registrazione Emas o di certificazione Uni En Iso 14001 con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale.
Categoria 8
Intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti
Importi
Gli importi relativi alla categoria 8 per la gestione di rifiuti "non pericolosi", per ciascuna classe d'iscrizione sono i seguenti:
CATEGORI E CLASSI |
EURO |
Categoria 8 - Classe a |
3.000.000,00 |
Categoria 8- Classe b |
1.500.000,00 |
Categoria 8 - Classe c |
450.000,00 |
Categoria 8 - Classe d |
250.000,00 |
Categoria 8 - Classe e |
100.000,00 |
Categoria 8 - Classe f |
50.000,00 |
Gli importi relativi alla categoria 8 per la gestione di rifiuti "pericolosi" o di rifiuti "pericolosi e non pericolosi", per ciascuna classe d'iscrizione sono i seguenti:
CATEGORI E CLASSI |
EURO |
Categoria 8 Classe a |
5.000.000,00 |
Categoria 8 Classe b |
1.500.000,00 |
Categoria 8 Classe c |
500.000,00 |
Categoria 8 Classe d |
300.000,00 |
Categoria 8 Classe e |
150.000,00 |
Categoria 8 Classe f |
80.000,00 |
Riduzione degli importi (articolo 212, comma 10, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.)
E' prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:
Modalità per documentare la riduzione degli importi
Categoria 9
Bonifica di siti
Importi
Gli importi relativi alle classi per la categoria 9 sono i seguenti:
CLASSI |
EURO |
a |
1.000.000 |
b |
500.000 |
c |
250.000 |
d |
90.000 |
e |
30.000 |
Riduzione degli importi (articolo 4, Decreto Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2005)
Alle imprese con registrazione EMAS si applica il trenta per cento degli importi previsti, quindi devono sottoscrivere la garanzia finanziaria per un importo pari al 30% del rispettivo valore, suddiviso per classi, riportato in tabella.
Categoria 10
Bonifica di siti e beni contenenti amianto
Importi
Gli importi relativi alle classi per la categoria 10 sono i seguenti (articolo 3, Decreto Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 2004):
CLASSI |
EURO |
a |
480.000 |
b |
240.000 |
c |
120.000 |
d |
60.000 |
e |
30.500 |
e |
15.000 |
Riduzione degli importi (articolo 4, Decreto Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2005).
Alle imprese con registrazione EMAS si applica il trenta per cento degli importi previsti, quindi devono sottoscrivere la garanzia finanziaria per un importo pari al 30% del rispettivo valore, suddiviso per classi, riportato in tabella.
Requisiti soggettivi
Per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali occorre che:
Requisiti dell’Impresa o Ente
Per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'impresa o ente deve:
Solo per l'iscrizione nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10: essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria ed aver nominato, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, almeno un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali e soggettivi stabiliti dal Comitato Nazionale.
Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria l'importo che corrisponde al requisito di capacità finanziaria. L'impresa deve dimostrare di disporre degli importi sotto riportati allegando idonea documentazione, al modello della domanda di iscrizione.
Nota: la dimostrazione del possesso del requisito di capacità finanziaria non è necessaria se l'impresa ha già dimostrato tale requisito in sede di iscrizione all'Albo Autotrasportatori conto terzi.
Documenti da presentare:
Categoria 8
L'importo da comprovare deve essere corrispondente a quanto previsto dall'allegato "B" alla delibera del Comitato Nazionale 15 dicembre 2010, n. 2, relativamente alla classe d'iscrizione (in formato pdf 40 kB).
Documenti da presentare:
Per il raggiungimento dell'importo l'impresa può presentare uno o più dei documenti sopraelencati.
Categoria 9
L'importo da comprovare deve essere corrispondente a quanto previsto dall'allegato "D" alla delibera del Comitato Nazionale 12 dicembre 2001, n. 5, relativamente alla classe d'iscrizione (in formato pdf 37 kB).
Documenti da presentare:
Per il raggiungimento dell'importo l'impresa può presentare uno o più dei documenti sopraelencati.
Categoria 10
L'importo da comprovare deve essere corrispondente a quanto previsto dall' allegato "D" alla delibera del Comitato Nazionale del 30 marzo 2004, n. 1, relativamente alla classe d'iscrizione (in formato excel 15 kB).
Documenti da presentare:
Per il raggiungimento dell'importo l'impresa può presentare uno o più dei documenti sopraelencati.