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GARANZIA ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI AMBIENTALI

CHI DEVE ISCRIVERSI

La garanzia finanziaria è una fideiusione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa sottoscritta a favore del Ministero dell'Ambiente da parte dell'impresa che richiede iscrizione o rinnovo all'Albo Gestori Ambientali con procedura ordinaria nelle seguenti categorie:

  • 1 (per la gestione dei rifiuti urbani pericolosi)
  • 5 - 8 - 9 -10

Quando deve essere presentata

La garanzia finanziaria viene richiesta dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali con la comunicazione di accoglimento dell'iscrizione o del rinnovo.

I termini per la presentazione della garanzia finanziaria, pena la decadenza della domanda di iscrizione o rinnovo, sono:

  • Per l'iscrizione: 90 giorni
  • Per il rinnovo: 45 giorni

I termini decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali. Se la garanzia finanziaria viene inviata per posta fa fede la data del timbro postale di invio.

Chi la rilascia

Può essere richiesta agli istituti bancari o alle società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. L'elenco delle società assicurative abilitate al rilascio del contratto di fideiussione è disponibile alla voce "Albo Imprese" nel sito www.isvap.it/

La garanzia finanziaria assicura la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall’impresa nell’esercizio della sua attività, durante il periodo dell’iscrizione all’Albo. Per tale motivo la garanzia finanziaria deve avere una validità di 7 anni, ovvero 5 anni di iscrizione dell’impresa all’Albo, più un ulteriore periodo di 2 anni a copertura di eventuali successive inadempienze al periodo di iscrizione

 

 

In tema di gestione di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti, oltre che di attività per la bonifica dei siti, il legislatore è intervenuto in modo netto per individuare categorie ed attività, al fine di garantire la collettività per le conseguenze che si possono creare in un ambito così delicato e strategico. 
Ai sensi dell'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo:

  • le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • le imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Inoltre, l'articolo 212 prevede l'iscrizione mediante procedura semplificata dei seguenti soggetti: imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006; imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.; aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006). Non è ancora stata attivata, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D.lgs 152/2006).

CATEGORIA 1

Categoria 1

Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati – Attività di gestione dei centri di raccolta

Importi
Gli importi relativi alla categoria 1 in base alla quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattata

 QUANTITA' ANNUA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI TRATTATI

EURO

quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate

5.164.568,99

quantità superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 tonnellate

1.549.370,70

quantità superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 tonnellate

516.456,90

quantità superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 tonnellate

309.874,14

quantità superiore a 3000 e inferiore a 6.000 tonnellate

103.291,38

quantità inferiore a 3.000 tonnellate

51.645,69

 

CATEGORIA 5

Categoria 5

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Importi
Gli importi relativi alla categoria 5 per ciascuna classe di iscrizione sono i seguenti: 

CATEGORIE E CLASSI

EURO

Categoria 5  Classe a

5.164.568,99

Categoria 5  Classe b

1.549.370,70

Categoria 5  Classe c

516.456,90

Categoria 5  Classe d

309.874,14

Categoria 5  Classe e

103.291,38

Categoria 5  Classe f

51.645,69

Riduzione degli importi

(articolo 212, comma 10, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.) E' prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

  • per le imprese con registrazione Emas (regolamento Ce n. 1221/2009): 50%
  • per le imprese con certificazione Uni En Iso 14001: 40%

modalità per documentare la riduzione degli importi: garanzia finanziaria in originale con gli importi ridotti copia dell'attestato di registrazione Emas o di certificazione Uni En Iso 14001 con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale.

 

 

CATEGORIA 8

Categoria 8

Intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti

Importi
Gli importi relativi alla categoria 8 per la gestione di rifiuti "non pericolosi", per ciascuna classe d'iscrizione sono i seguenti: 

CATEGORI E CLASSI

EURO

Categoria 8 - Classe a

3.000.000,00

Categoria 8- Classe b

1.500.000,00

Categoria 8 - Classe c

450.000,00

Categoria 8 - Classe d

250.000,00

Categoria 8 - Classe e

100.000,00

Categoria 8 - Classe f

50.000,00

Gli importi relativi alla categoria 8 per la gestione di rifiuti "pericolosi" o di rifiuti "pericolosi e non pericolosi",  per ciascuna classe d'iscrizione sono i seguenti:

CATEGORI E CLASSI

EURO

Categoria 8  Classe a

5.000.000,00

Categoria 8  Classe b

1.500.000,00

Categoria 8  Classe c

500.000,00

Categoria 8  Classe d

300.000,00

Categoria 8  Classe e

150.000,00

Categoria 8  Classe f

80.000,00

Riduzione degli importi (articolo 212, comma 10, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.)

E' prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

  • per le imprese con registrazione Emas (regolamento Ce n. 1221/2009): 50%
  • per le imprese con certificazione Uni En Iso 14001: 40%

Modalità per documentare la riduzione degli importi

  • Garanzia finanziaria in originale con gli importi ridotti
  • Copia dell'attestato di registrazione Emas o di certificazione Uni En Iso 14001 con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale

CATEGORIA 9

Categoria 9

Bonifica di siti

Importi
Gli importi relativi alle classi per la categoria 9 sono i seguenti:

CLASSI

EURO

a

1.000.000

b

500.000

c

250.000

d

90.000

e

30.000

Riduzione degli importi (articolo 4, Decreto Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2005)

Alle imprese con registrazione EMAS si applica il trenta per cento degli importi previsti, quindi devono sottoscrivere la garanzia finanziaria per un importo pari al 30% del rispettivo valore, suddiviso per classi, riportato in tabella.

CATEGORIA 10

Categoria 10

Bonifica di siti e beni contenenti amianto

Importi
Gli importi relativi alle classi per la categoria 10 sono i seguenti (articolo 3, Decreto Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 2004):

CLASSI

EURO

a

480.000

b

240.000

c

120.000

d

60.000

e

30.500
l'importo è per lavori di bonifica cantierabili fino a Euro 50.000

e

15.000
l'importo è per lavori di bonifica cantierabili fino a Euro 25.000

Riduzione degli importi (articolo 4, Decreto Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2005).

Alle imprese con registrazione EMAS si applica il trenta per cento degli importi previsti, quindi devono sottoscrivere la garanzia finanziaria per un importo pari al 30% del rispettivo valore, suddiviso per classi, riportato in tabella.

 


REQUISITI PER ISCRIZIONE

Requisiti soggettivi

Per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali occorre che:

  • il titolare (nel caso di impresa individuale)
  • i legali rappresentanti (in tutti gli altri casi):
    • 1. siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione europea o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani 
    • 2. non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero  o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
    • 3. non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione  di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
      • a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica
      • condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi
      • Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione.
    • 4. non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
    • 5. non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo.

Requisiti dell’Impresa o Ente

Per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'impresa o ente deve:

  • essere iscritta al Registro delle Imprese o al repertorio economico amministrativo (REA) o, se con sede all'estero, nel registro professionale dello Stato di residenza;
  • non trovarsi, in sede di prima iscrizione, in stato di fallimento, di liquidazione o essere, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;

Solo per l'iscrizione nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10: essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria ed aver nominato, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, almeno un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali e soggettivi stabiliti dal Comitato Nazionale.

Requisiti di capacità finanziaria - Articolo 10, decreto ministeriale 120/2014

Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria l'importo che corrisponde al requisito di capacità finanziaria. L'impresa deve dimostrare di disporre degli importi sotto riportati allegando idonea documentazione, al modello della domanda di iscrizione.

Categorie 1,2,3,4,5

  • per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti le imprese dimostrano il requisito di capacità finanziaria con un importo di 9.000 Euro per il primo veicolo e di 5.000 Euro per ogni veicolo aggiuntivo (delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n.3 del 14 marzo 2012) 
  • per l'attività di gestione dei centri di raccolta - categoria 1-  le imprese dimostrano il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3, delibera del Comitato Nazionale dell'Albo 20 luglio 2009 (in formato word 24 kB)

Nota: la dimostrazione del possesso del requisito di capacità finanziaria non è necessaria se l'impresa ha già dimostrato tale requisito in sede di iscrizione all'Albo Autotrasportatori conto terzi.

Documenti da presentare:

  • affidamento bancario  (in formato word 21 kB)  ai sensi dell'art. 4 della delibera del Comitato Nazionale n. 1, 30/03/2004. L'affidamento bancario può essere rilasciato da istituti bancari o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,5
  • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d'affari, immobilizzazione materiali, ecc...) dell'ultimo esercizio chiuso.

Per il raggiungimento dell'importo l'impresa può presentare uno o più dei documenti sopraelencati.   

 

Categoria 8

L'importo da comprovare deve essere corrispondente a quanto previsto dall'allegato "B" alla delibera del Comitato Nazionale 15 dicembre 2010, n. 2, relativamente alla classe d'iscrizione (in formato pdf 40 kB). 

Documenti da presentare:

  • affidamento bancario (in formato word 21 kB) ai sensi dell'art. 4 della delibera del Comitato Nazionale n. 1, 30/03/2004. L'affidamento bancario può essere rilasciato da istituti bancari o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,5
  • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d'affari, immobilizzazione materiali, ecc...) dell'ultimo esercizio chiuso

Per il raggiungimento dell'importo l'impresa può presentare uno o più dei documenti sopraelencati.

Categoria 9

L'importo da comprovare deve essere corrispondente a quanto previsto dall'allegato "D" alla delibera del Comitato Nazionale 12 dicembre 2001, n. 5, relativamente alla classe d'iscrizione (in formato pdf 37 kB).

Documenti da presentare:

  • affidamento bancario (in formato doc 21 kB) ai sensi dell'art. 4 della delibera del Comitato Nazionale n. 1, 30/03/2004. L'affidamento bancario può essere rilasciato da istituti bancari o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,5
  • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d'affari, immobilizzazione materiali, ecc...) dell'ultimo esercizio chiuso.
  • autocertificazione (in formato pdf 90 kB) che attesti la cifra di affari globale e distinta per i lavori dell'impresa negli ultimi 5 esercizi (la Sezione regionale potrà richiedere all'impresa l'esibizione di idonea documentazione fiscale per verificare gli importi dei lavori eseguiti).

Per il raggiungimento dell'importo l'impresa può presentare uno o più dei documenti sopraelencati.

 

Categoria 10

 

L'importo da comprovare deve essere corrispondente a quanto previsto dall' allegato "D" alla delibera del Comitato Nazionale del 30 marzo 2004, n. 1, relativamente alla classe d'iscrizione (in formato excel 15 kB).

Documenti da presentare:

  • affidamento bancario (in formato word 21 kB) ai sensi dell'art. 4 della delibera del Comitato Nazionale n. 1, 30/03/2004. L'affidamento bancario può essere rilasciato da istituti bancari o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,5
  • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d'affari, immobilizzazione materiali, ecc...) dell'ultimo esercizio chiuso.
  • autocertificazione che attesti la cifra di affari globale e distinta per i lavori dell'impresa negli ultimi 5 esercizi (la Sezione regionale potrà richiedere all'impresa l'esibizione di idonea documentazione fiscale per verificare gli importi dei lavori eseguiti).

Per il raggiungimento dell'importo l'impresa può presentare uno o più dei documenti sopraelencati.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

C O N T A T T I

 

Ufficio Gare e Appalti 

Tel. 327 697 2736

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CAUZIONI PER APPALTI PUBBLICI
Garantiscono la partecipazione a gare e buona esecuzione di lavori, servizi e forniture.

CAUZIONI PER CONCESSIONI EDILIZIE
Cauzioni per urbanizzazioni e convenzioni edilizie.

CAUZIONI PER IMPOSTE E TASSE
Cauzioni per rimborsi di imposte Iva, Irpef.

CAUZIONI PER LE DOGANE
Cauzioni per il pagamento periodico differito dei dazi doganali, per temporanee importazioni, per altre operazioni doganali.

CAUZIONI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI E REGIONALI
Cauzioni per smaltimento rifiuti, coltivazioni cave, impianti di stoccaggio, contributi

CAUZIONI PER CONTRATTI TRA PRIVATI
Cauzioni per subappalti, ordini per forniture, promesse di vendita, permute.