Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (decreto oggi abrogato e sostituito dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante il nuovo Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture) è possibile attivare la procedura di soccorso istruttorio al fine di consentire al concorrente la regolarizzazione della documentazione presentata anche in una fase successiva a quella di ammissione alla gara (ovvero successiva alla verifica della documentazione amministrativa attestante i requisiti di qualificazione), ove tale regolarizzazione non interessi alcuna carenza sostanziale del contenuto essenziale dell’offerta.
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato – seppur con riferimento ad una procedura di gara bandita sotto la vigenza della precedente disciplina che regola i contratti pubblici (quella recata dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oggi soppiantata dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) – è stato chiarito che l’istituto del soccorso istruttorio risulta applicabile anche in ipotesi di carenza dell’offerta, con l’unico limite dell’ipotesi di “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta di cui al comma 1-bis dell’art. 46 del D.L.vo 163/06, ipotesi non ricorrente nel caso di specie – caso di specie in cui il concorrente, nell’ambito di una procedura di gara relativa alla fornitura di prodotti per laboratorio analisi, aveva mancato di allegare all’offerta tecnica un documento contenente un mero riepilogo dei prodotti offerti, ritenuto in tal senso effettivamente non essenziale ai fini della valutazione tecnica
In particolare, confermando quanto statuito dal TAR in primo grado, il Consiglio di Stato ha stabilito al riguardo che “le disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis si applicano a ogni ipotesi di mancanza incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, il che consente di ritenere astrattamente applicabile il soccorso istruttorio oneroso anche all’offerta tecnica e ad elementi che la compongono, con il limite di cui al precedente comma 1-bis, dell’incertezza assoluta dell’offerta”.