Per i difetti di costruzione in condominio, l’articolo 1669 del Codice civile presuppone la responsabilità per l’appaltatore che ha materialmente fatto il fabbricato, ma anche per tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione dell’opera. In particolare il progettista e il direttore dei lavori, ai quali attribuiscono responsabilità per la determinazione dell’evento dannoso. Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8700/2016.
Per il direttore dei lavori la responsabilità assume i contorni di quella extracontrattuale, può quindi anche concorrere con quella di chi l’ha nominato (committente o appaltatore) ma solo quando le rispettive azioni o omissioni costituiscono autonomi fatti illeciti che hanno causato direttamente l’evento dannoso.
Il direttore dei lavori risponde sia se non si accorge del pericolo, sia se non assegna le direttive che deve assegnare, eventualmente esprimendo anche il suo dissenso nella prosecuzione dei lavori se le direttive non vengono seguite.
Nel caso specifico preso in analisi della Cassazione, il condominio cita in giudizio l’impresa costruttrice per ottenere un risarcimento danni da infiltrazioni d’acqua e umidità. Il condominio ha negato ogni responsabilità ritenendo che i danni fossero imputabili al progettista (e direttore dei lavori).
La Cassazione afferma: “Costituisce obbligazione del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente». E queste responsabilità sarebbero emerse chiaramente dalla Ctu, né il direttore dei lavori si sarebbe potuto avvalere del «principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (…) si attaglia, ricorrendone determinate condizioni, alla figura dell’appaltatore, ma non a quella del direttore dei lavori il quale – come si è visto – assume, per le sue peculiari capacità tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli: ragionare diversamente significa negare in radice la figura del direttore dei lavori”.
E prosegue: “è stato altresì precisato che egli risponde del fatto dannoso verificatosi sia se non si è accorto del pericolo, percepibile in base alle norme di perizia e capacità tecnica esigibili nel caso concreto, che sarebbe potuto derivare dall’esecuzione delle opere, sia se ha omesso di impartire le opportune direttive al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza, al contempo manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi ed astenendosi dal continuare la propria opera di direttore se non venissero adottate le cautele disposte”.