Sulla Gazzetta Ufficiale del 05/05/2017, n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22 - è stato pubblicato il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici.
Il provvedimento entra in vigore il 20/05/2017 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta).
Il decreto è composto da 131 articoli, che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del D. Leg.vo 50/2016. Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza, in modo da perseguire l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa L. 11/2016 si era prefissata.
STRUMENTI - Per facilitare l'esame delle molte disposizioni introdotte dal correttivo, si rende disponibile in allegato, oltre al testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta, un documento di fonte parlamentare che sintetizza in una tabella - limitatamente alle modifiche di maggiore impatto - i principali effetti attesi con l'intervento normativo, suddivisi per categoria di destinatari (gli articoli non analizzati nella suddetta tabella riguardano effetti di impatto meno significativo oppure chiarimenti e correzioni al testo del Codice finalizzate unicamente ad una maggiore chiarezza e coerenza del testo stesso).
SINTESI - Proponiamo di seguito una sintesi delle principali novità previste dal decreto “Correttivo”.
RUP DIRETTORE DEI LAVORI |
Si prevede che nell’ambito delle linee guida sul RUP (peraltro già emanate), l’ANAC definisca l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione. |
PROGETTAZIONE |
Previste modifiche, proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per meglio procedimentalizzare e semplificare la disciplina relativa alla progettazione.
In aggiunta al decreto sui livelli della progettazione previsto dall’art. 23, si prevede l’adozione da parte Ministero delle infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di apposite linee guida per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Viene previsto che, ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico, nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità, pur salvaguardando l’obiettivo irrinunciabile della qualità della progettazione, può essere redatto in 2 fasi successive di elaborazione, la prima delle quali denominata “documento di fattibilità delle alternative progettuali”. Ciò consente di agevolare le amministrazioni nella fase di programmazione e di ripartire l’impegno economico in due fasi progettuali, in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che comporta tra l’altro un notevole dispendio di risorse economiche non sempre disponibili in questa fase. |
APPALTO INTEGRATO |
Viene soppresso il divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione di essere anche affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. In tal modo, potrà essere affidata all’impresa di costruzione anche la parte della progettazione. Diventa pertanto possibile mandare in gara il progetto definitivo (invece di quello esecutivo) per gli appalti a prevalente contenuto tecnologico. L’istituto dell’appalto integrato potrà essere utilizzato sia per le opere di manutenzione che per i progetti definitivi approvati al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice. |
QUALIFICAZIONE |
Introdotte modifiche anche al “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”, previsto dall’art. 84 del Codice. In particolare, le imprese, per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, potranno prendere a riferimento il decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Inoltre, relativamente ai requisiti aggiuntivi, che la stazione appaltante può richiedere per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, si prevede che la cifra d’affari pari a due volte l’importo a base di gara possa essere dimostrata prendendo a riferimento lavori realizzati "mediante attività diretta e indiretta" nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti (invece del triennio antecedente come attualmente previsto). |
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
Viene previsto che:
Nei casi di cui sopra il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. |
COMPENSI COLLAUDATORI |
Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici (collaudo o verifica di conformità), viene previsto che le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113 (relativo agli incentivi per funzioni tecniche), mentre per i dipendenti di altre amministrazione pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. In caso di carenza di organico delle stazione appaltante, si applicano le procedure previste per il supporto del RUP all’art. 31, comma 8, del Codice. |
COMMISSIONI DI GARA |
Al fine di apportare chiarimenti al corretto funzionamento delle commissioni giudicatrici, sono state previste delle modifiche anche agli artt. 77 e 78 del Codice, in accoglimento della richiesta formulata dall’ANAC con l’Atto di segnalazione inviato al Governo del 16/11/2016, n. 1191. In particolare, viene previsto che - per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari difficoltà, e per i contratti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie - la stazione appaltante possa nominare solo alcuni componenti interni con esclusione però del presidente che dovrà invece essere nominato tra gli esperti iscritti all’albo tenuto dall’ANAC, fermo restando il rispetto del principio di rotazione. |
SEMPLIFICAZIONE VERIFICHE CONTRATTI SOTTO SOGLIA |
Nel caso di procedure negoziate, viene previsto che la verifica avviene solo sull’aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stazione appaltante di estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Nei mercati elettronici la verifica è effettuata su un campione significativo ed è svolta in fase di ammissione e di permanenza dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. |
APPALTI A CORPO E A MISURA |
Al fine di specificare le modalità con le quali devono essere stipulati i contratti a corpo e a misura - dato che, al momento, pur essendo presenti le relative definizioni, tale disciplina non è prevista nel Codice - viene precisato che:
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CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO |
Viene estesa la possibilità di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro in tutti i casi. Viceversa, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro, la possibilità di ricorrere al prezzo più basso è confinata fino ad un importo massimo pari alla soglia comunitaria, ed in ogni caso solo per servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività e fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico oppure a carattere innovativo. |
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E TETTO MASSIMO |
Viene introdotta la previsione che la stazione appaltante debba prevedere un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%. |
OFFERTE ANOMALE NEL CASO DI UTILIZZO DEL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO |
In materia di offerte anormalmente basse si prevede che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, può essere effettuata solo nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte. Ciò lascia sottendere che in ogni caso, qualora le offerte siano inferiori ad un numero di 10, la stazione appaltante debba sempre procedere alla verifica in contraddittorio con l'impresa, a partire ovviamente dall'operatore che risulterebbe primo in graduatoria. Viene previsto poi che per i lavori, l’esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia è utilizzabile dalla stazione appaltante (sempre come già previsto adesso nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e quindi per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro) solo se l’appalto non presenta carattere transfrontaliero. |
VARIANTE PER ERRORI PROGETTUALI |
Viene chiarito che, qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, tale modifica è consentita se il valore della stessa è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
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PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE |
I lavori in circostanze di somma urgenza potranno essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica incolumità ma anche alla sicurezza privata. Infine, segnaliamo che viene ammessa la possibilità di utilizzare l’autocertificazione per dichiarare il possesso dei requisiti, nei casi di estrema urgenza che consentono l’uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. In tal caso, se dai successivi controlli emergano degli esiti negativi, le amministrazioni potranno recedere dal contratto. |